Inserito il 22 gennaio 2007 alle 13:14:00 da bluantinoo. IT - Internet e Tecnologia
La cassazione ha assolto due giovani accusati di pirateria informatica
per avere scaricato dai circuiti peer to peer di internet film e musica
illegalmente duplicati, sicuramente una sentenza destinata a fare
scalpore.
Riportiamo la notizia uscita su
www.assodigitale.it:
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da due
studenti torinesi, condannati in appello ad una pena detentiva,
sostituita da un'ammenda, per avere «duplicato abusivamente e
distribuito» programmi illecitamente duplicati, giochi per psx, video
cd e film, «immagazzinandoli» su un server del tipo Ftp (File transfer
protocol) «dal quale potevano essere scaricati da utenti abilitati
all'accesso tramite un codice identificativo e relativa password».
L'interpretazione
della Corte, che del resto non fa che attenersi alla pedissequa lettura
delle norme in vigore, si muove d'altronde sulla linea di molte altre
sentenze che, soprattutto in Europa, hanno recentemente dato dei duri
colpi alle interpretazioni più restrittive promosse dalle associazioni
dei discografici e delle majors televisive.
Per tutte,
vale sicuramente la pena di ricordare l'assoluzione di "Dvd Jon", un
giovane norvegese denunciato dai produttori cinematografici per aver
"craccato" il dispositivo di protezione dei Dvd,
Ad uno dei due
la sentenza della Corte d'appello del capoluogo piemontese datata 29
marzo 2005 (ora annullata «senza rinvio» dalla Suprema Corte) imputava
anche il possesso, presso la propria abitazione, di software destinato
«a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione»
applicati a programmi per pc.
Di fatto, i due studenti,
avvalendosi di un computer in funzione presso l'associazione
studentesca del Politecnico di Torino, avevano creato, gestito e curato
la manutenzione di un archivio on line di dati e programmi,
raggiungibile da un normale indirizzo ip, dal quale una «community» di
utenti era libera di attingere in cambio, a sua volta, del rilascio di
materiale informatico.
Ebbene, per la Cassazione in primo luogo
è da escludere per i due studenti la configurabilità del reato di
duplicazione abusiva, attribuibile non a chi in origine aveva
effettuato il download, ma a chi semmai si era salvato il programma dal
server per poi farne delle copie.
Ma soprattutto «deve
essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della
violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo
dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun
vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp».
Per
«fine di lucro», infatti, «deve intendersi un fine di guadagno
economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte
dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi
vantaggio di genere; né l'incremento patrimoniale può identificarsi con
il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate
di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento
di un'attività economica da parte dell'autore del fatto, anche se di
diversa natura, che connoti l'abuso».
Anche con riferimento alla
detenzione di un programma destinato a rimuovere o ad aggirare
dispositivi di protezione «non emerge - avvertono i giudici -
dall'accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata
destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio
della stessa»