Isolapedonale.net è in fase di ristrutturazione - il nuovo portale del Pigneto è www.pigneto.it
  Notizie     
             
 
Visitatori Correnti : 2
Membri : 0

 
CASSAZIONE :PEER TO PEER SENZA LUCRO NON E' REATO
Inserito il 22 gennaio 2007 alle 13:14:00 da bluantinoo. IT - Internet e Tecnologia

La cassazione ha assolto due giovani accusati di pirateria informatica per avere scaricato dai circuiti peer to peer di internet film e musica illegalmente duplicati, sicuramente una sentenza destinata a fare scalpore.

Riportiamo la notizia uscita su www.assodigitale.it:

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da due studenti torinesi, condannati in appello ad una pena detentiva, sostituita da un'ammenda, per avere «duplicato abusivamente e distribuito» programmi illecitamente duplicati, giochi per psx, video cd e film, «immagazzinandoli» su un server del tipo Ftp (File transfer protocol) «dal quale potevano essere scaricati da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo e relativa password».

L'interpretazione della Corte, che del resto non fa che attenersi alla pedissequa lettura delle norme in vigore, si muove d'altronde sulla linea di molte altre sentenze che, soprattutto in Europa, hanno recentemente dato dei duri colpi alle interpretazioni più restrittive promosse dalle associazioni dei discografici e delle majors televisive.

Per tutte, vale sicuramente la pena di ricordare l'assoluzione di "Dvd Jon", un giovane norvegese denunciato dai produttori cinematografici per aver "craccato" il dispositivo di protezione dei Dvd,

Ad uno dei due la sentenza della Corte d'appello del capoluogo piemontese datata 29 marzo 2005 (ora annullata «senza rinvio» dalla Suprema Corte) imputava anche il possesso, presso la propria abitazione, di software destinato «a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione» applicati a programmi per pc.

Di fatto, i due studenti, avvalendosi di un computer in funzione presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un archivio on line di dati e programmi, raggiungibile da un normale indirizzo ip, dal quale una «community» di utenti era libera di attingere in cambio, a sua volta, del rilascio di materiale informatico.

Ebbene, per la Cassazione in primo luogo è da escludere per i due studenti la configurabilità del reato di duplicazione abusiva, attribuibile non a chi in origine aveva effettuato il download, ma a chi semmai si era salvato il programma dal server per poi farne delle copie.

Ma soprattutto «deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp».

Per «fine di lucro», infatti, «deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; né l'incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l'abuso».

Anche con riferimento alla detenzione di un programma destinato a rimuovere o ad aggirare dispositivi di protezione «non emerge - avvertono i giudici - dall'accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa»

Letto : 2412 | Torna indietro
Commenti
2 Commenti

  Inserito il 22 gennaio 2007 alle 13:52:07 da bluantinoo.  0/5
Per dovere di completezza riporto un articolo sulla stessa notizia preso da il corriere della sera

«Musica online, lecito scaricarla se non c' è lucro» Sentenza a sorpresa della Cassazione. La Siae: uno scivolone, reagiremo MILANO - Non è reato scaricare da Internet musica, film o programmi tutelati dal diritto d' autore. Purché non venga fatto «per scopo di lucro». In parole molto povere: va bene «risparmiare» (con buona pace della Siae), non va bene «guadagnare» dall' operazione di download. A fare la gioia degli «scaricatori seriali» è la Terza sezione penale della Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 149 del 9 gennaio scorso, ha annullato la condanna a 3 mesi e 10 giorni di reclusione inflitta dalla Corte d' Appello di Torino a E.R. e C.F. per violazione della legge sul copyright. I fatti risalgono al ' 99, quando i due, all' epoca studenti, avevano creato sul pc di un' associazione del Politecnico di Torino una rete «peer to peer» (da pari a pari) per scambiare file con altre persone collegate a Internet. Secondo i giudici piemontesi i ragazzi avevano violato gli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d' autore (la 633/41) che punisce chi, «a scopo di lucro», diffonde o duplica contenuti multimediali protetti dal copyright. LE REAZIONI - «Aspettavamo da sette anni questa sentenza - ha esultato Carlo Blengino, uno dei legali difensori -. Il messaggio forte è duplice: il download per uso personale non costituisce reato, come non è un reato condividere musica in Rete senza lucro. Più circolano le idee e più un paese cresce libero». Entusiasta anche il presidente dei deputati della Lega Roberto Maroni: «È una sentenza rivoluzionaria: stabilisce il principio che la musica è di tutti. D' ora in poi scaricarla dal Web non potrà più essere considerato illegale». Ma naturalmente sono di tutt' altro umore le reazioni di chi, per mestiere, cerca di far tutelare il diritto d' autore. Il presidente della Siae Giorgio Assumma ha subito parlato di «scivolone» degli ermellini, che «innescherà un conflitto di portata rilevante, perché si moltiplicheranno i casi di scaricamento non autorizzato». Assumma contesta ai giudici di Cassazione l' aver considerato come «personale» uno scambio di materiale che aveva invece dimensioni pubbliche. E poi: «In base al nostro sistema giuridico ogni scambio di per sé procura un vantaggio economicamente apprezzabile a favore di quanti lo compiono. Dunque lo scambio, anche se privo di un passaggio di moneta, deve considerarsi lucrativo». Per queste ragioni ha assicurato che «il centro studi giuridici della Siae sta già predisponendo le opportune iniziative per annullare i pericolosi effetti della sentenza. Non escludiamo di agire immediatamente in sede legislativa. Non si possono più lasciare agli operatori del diritto margini così ampi di interpretazione». LA CASSAZIONE - La sentenza però lo dice in modo chiaro. «Le operazioni di download di materiale informatico non coincidono con le ipotesi criminose fatte dai giudici torinesi». E ancora: «Per scopo di lucro deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell' autore del fatto». E quindi, nel caso dei due studenti, «il fatto non costituisce reato». Claudio Vitalone, il presidente della sezione della Consulta che ha annullato la sentenza della Corte di Appello, ha precisato: «Noi ci siamo limitati a sottolineare quello che era già sufficientemente nitido nel testo della legge. La materia di cui si discute è ad alto tecnicismo e ha affaticato non poco l' intervento legislativo se è vero che negli ultimi anni il Parlamento è intervenuto più volte sulla materia». La Federazione dell' industria musicale italiana, comunque, non si è scomposta troppo: «Non si tratta di una decisione che modifica l' attuale normativa». Spiegatelo a quanti ogni giorno «scari-acquistano» (più scaricano che acquistano) successi pop o puntate inedite delle serie tv: a un sondaggio di Corriere.it l' 80 per cento di utenti ha dichiarato di scaricare illegalmente da Internet in modo abituale. Ora dovranno soltanto preoccuparsi di non incorrere in una sanzione amministrativa (forse). * * * Il termine Che cos' è il «P2P» La sigla sta per «peer to peer», letteralmente «da pari a pari». Il P2P è un tipo di network che permette ad un gruppo di persone con lo stesso programma di connettersi e di accedere direttamente alle risorse condivise * * * Banche dati e software WINMX Storico programma di «filesharing» *** LIMEWIRE Connette reti pubbliche e private *** PIRATES BAY Sito per la ricerca di file audio e video *** MININOVA Uno dei più forniti database «torrent» *** EMULE Software per condividere file audio e video * * * Le leggi IN ITALIA La legge che tutela il diritto d' autore è la numero 633 del ' 41. Ha subito molte modifiche negli anni e l' avvento di Internet ha moltiplicato gli interventi del Parlamento. In particolare, riguardo alle duplicazioni, sono stati più volte rivisti i concetti «per trarne profitto» e a «fini di lucro» (nella foto lo spot antipirateria con Giorgio Faletti) ALL' ESTERO La sentenza della Cassazione ha stabilito la necessità di adeguare la legge italiana al Trattato dell' Ompi (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) sul diritto d' autore e alle direttive comunitarie correlate * * * 600 MILIONI In euro, il mercato illegale in Italia di cd e dvd: gran parte diffusi online (fonte Siae) * * * 141 MILA I posti di lavoro che Hollywood denuncia di aver perso per colpa della pirateria * * * 500 MILA I film che ogni giorno vengono scaricati da Internet (Fonte Mpaa,Fapav) * * * 90 MILIONI I dollari che avrebbe perso la Universal per la diffusione online dell' «Incredibile Hulk» * * * SCARICARE SI' LUCIO DALLA Ha ammesso di scaricare musica da Internet *** ROBERTO MARONI Entusiasta della sentenza della Cassazione *** VASCO ROSSI La sua ultima canzone è uscita solo in Rete * * * SCARICARE NO EROS RAMAZZOTTI È un purista. Contro ogni forma di pirateria *** PINO DANIELE Musica tradizionale, da acquistare in negozio *** FRANCESCO DE GREGORI È della vecchia guardia


  Inserito il 22 gennaio 2007 alle 13:54:53 da bluantinoo.  0/5
ancora un articolo sulla notizia da Il Resto Del Carlino

CASSAZIONE / SENTENZA 'STORICA'
'La pirateria informatica?
Senza lucro non è reato'


I supremi giudici hanno così accolto il ricorso di due studenti torinesi condannati per aver duplicato abusivamente e distribuito giochi, video, cd e film immagazzinandoli su un server CASSAZIONE / SENTENZA 'STORICA' Roma, 20 gennaio 2007 - Scaricare dalla rete file e programmi protetti dalle norme sul diritto d'autore e metterli a disposizione di altri utenti non è reato se da questo tipo di attività non si ricava alcun concreto vantaggio di tipo economico. È una sentenza destinata a far discutere quella (numero 149/2007) con cui la III sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da due studenti torinesi, condannati in appello ad una pena detentiva, sostituita da un'ammenda, per avere «duplicato abusivamente e distribuito» programmi illecitamente duplicati, giochi per psx, video cd e film, «immagazzinandoli» su un server del tipo Ftp (File transfer protocol) «dal quale potevano essere scaricati da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo e relativa password». Ad uno dei due la sentenza della Corte d'appello del capoluogo piemontese datata 29 marzo 2005 (ora annullata «senza rinvio» dalla Suprema Corte) imputava anche il possesso, presso la propria abitazione, di software destinato «a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione» applicati a programmi per pc. Di fatto, i due studenti, avvalendosi di un computer in funzione presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un archivio on line di dati e programmi, raggiungibile da un normale indirizzo ip, dal quale una «community» di utenti era libera di attingere in cambio, a sua volta, del rilascio di materiale informatico.

 
Login
Password
Memorizza i tuoi dati:
Top - Links
 
 © AspNuke 
Contattami
Realizzato con ASP-Nuke 2.0.4 derivato da ASP-Nuke v1.2
Questa pagina è stata eseguita in 1,046875secondi.
Versione stampabile Versione stampabile